Potere Legislativo

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CAPO II
ISTITUZIONI DELLA VENETA SERENISSIMA REPUBBLICA

POTERE LEGISLATIVO

 

Art. 46 – Maggior Consiglio

Ha una durata di 3 anni, ed è composto da almeno 150 membri.
Si può fare parte del Maggior Consiglio a 25 anni. I suoi componenti sono scelti tra le persone di onore più meritevoli di pubblica stima di tutta la Repubblica, in base al concetto di Timocrazia.
I componenti il Maggior consiglio sono nominati da tutte le comunità, da tutte le associazioni e da tutte le confraternite di arti e mestieri ufficialmente riconosciute dalla Veneta Serenissima Repubblica e dalla sua massima espressione il Veneto Serenissimo Governo con a Presidente il Doge della Repubblica
Le associazioni e tutte le confraternite di arti e mestieri devono rappresentare tutta la società Veneta.
Ogni Associazione e Confraternita di arti e mestieri deciderà autonomamente la procedura di nomina dei propri componenti del Maggior Consiglio, sempre nel rispetto del principio costituzionale di Timocrazia.
I compiti del Maggior Consiglio sono Legislativi e di nomina delle cariche più importanti dello Stato.
È presieduto dal Doge, o da un consigliere (appartenente al Veneto Serenissimo Governo) del Doge in carica settimanale.
Compito del Maggior Consiglio è eleggere i magistrati e i consiglieri di propria competenza; deve attribuire i posti del Senato e del Consiglio dei Dieci.

Il Maggior Consiglio è il luogo dei grandi dibattiti politici.