CAPO IV
ISTITUZIONI DELLA VENETA SERENISSIMA REPUBBLICA
POTERE GIUDIZIARIO
Art. 54
Il nucleo del diritto Veneto è costituito dalla Costituzione, dagli Statuti delle singole comunità, associazioni e confraternite di arti e mestieri. Alla legislazione scritta si aggiungono le consuetudini: i giudici devono anzitutto seguire le leggi dello Stato e, dove mancassero le leggi, ricorrere alle consuetudini e se mancano le consuetudini i giudici devono giudicare secondo la loro coscienza.
I giudici sono scelti tra i membri più meritevoli di stima della comunità tutta.
Ogni Veneto Cittadino è giudicabile, a prescindere dal luogo ove è compiuto il reato, solo da Organi Giurisdizionali appartenenti alla Veneta Serenissima Repubblica. Le condanne vanno comminate solo qualora sia stato fugato ogni ragionevole dubbio d’innocenza del Cittadino indagato.
Art. 55 – Magistrature
La struttura del Veneto Sistema Giudiziario prevede quattro Magistrature: Civil, Penal, Militar e De Republica.
La Magistratura Civil si occupa prevalentemente di cause di diritto civile ed amministrativo sollevate in giudizio dai cittadini della Veneta Serenissima Repubblica.
La Magistratura Penal si occupa delle cause di diritto penale sollevate in giudizio dai singoli cittadini, con azione di parte, o procedendo d’Ufficio.
La Magistratura Militar si occupa di qualsiasi reato compiuto dagli appartenenti alla Veneta Serenissima Armata. La Magistratura De Republica si occupa delle indagini da svolgere sui Funzionari Pubblici e sul loro operato.
Le prime tre Magistrature prevedono due gradi di giudizio: in primo e in secondo grado.
Il primo grado è rappresentato dagli Avogadori, mentre il secondo grado è rappresentato dalle Quarantia.
La Magistratura Penal e Militar prevedono un terzo grado di giudizio. Per la Magistratura Penal è competenete il Tribunal Supremo Criminal con competenze di verifica della correttezza delle procedure applicate o “Tribunale d’Ultima Istanza” in caso d’emergere di nuove prove finalizzate alla riapertura dei Processi. I Giudici Supremi sono in numero di undici (un Presidente estratto al loro interno e 10 Togadi Supremi) nominati dal Maggior Consiglio, con competenza territoriale unica e senza limiti.
Mentre per la Magistratura Militar è competente direttamente il Consiglio dei X.
Art. 56 – Quarantia
Una Quarantia consiste in un collegio giudicante composto da un Presidente de Quarantia e da 12 Togadi. Il Senato nomina, per ciascun Mandamento Giudiziale, 39 Togadi, dai quali verranno estratti a sorte i tre Presidenti de Quarantia. I restanti 36 membri verranno, per competenze, esperienze e capacità divisi tra le tre Quarantie mandamentali. Ciascuna terna mandamentale è presieduta da un Presidente General de Quarantie nominato dal Maggior Consiglio.
Art. 57 – Avogadori
Gli Avogadori Civil e Penal, su mandato dogale e nominati ogni cinque anni dalla Veneta Comunità, hanno il compito d’istruire “l’inquisitio” sul fatto denunciato, raccogliendo tutti gli atti e le testimonianze da allegarsi insieme agli atti processuali, raccolte, a loro volta, dall’Ufficio d’Indagine. Loro compito è emettere il giudizio di primo grado di competenza delle rispettive Magistrature. Possono essere assistiti, a seconda della gravità dei reati giudicati, da una giuria popolare estratta a sorte da una lista di cittadini emeriti tenuta dal Presidente della Quarantia competente.
Art. 58 – Ufficio d’Indagine
Coadiutore delle prime tre Magistrature nella raccolta degli atti, prove e delle testimonianze completanti “l’inquisitio” è l’Ufficio d’Indagine, composto da personale specializzato e particolarmente addestrato appartenente alla Veneta Serenissima Armata e costituito presso ogni sede territoriale delle Quarantie senza, però, limiti territoriali di sorta. I componenti l’Ufficio sono nominati dai tre Presidenti delle Quarantie su proposta dei Vertici della Veneta Serenissima Armata. Un particolare Ufficio d’Indagine è costituito presso la sede degli Avogadori De Repubblica, senza limiti territoriali, con competenze specifiche legate alla detta Magistratura.
Art. 59 – Retori
Ciascuna causa prevede la nomina di un “Retor de Difesa” e uno “de Acusa” da parte della Veneta Serenissima Repubblica: il Senato tiene l’elenco dei Retori, mentre, al momento dell’apertura della causa, l’Avogador competente nomina i due Retori estraendoli a sorte dal predetto elenco.
Il Retor de Acusa deve ricercare e verificare la verità dei fatti, in nome e per conto della Veneta Serenissima Repubblica.
Art. 60 – Ufficio di Consulenza Legale
Ciascun cittadino della Veneta Serenissima Repubblica può ricorrere, per qualsiasi consulenza legale, all’Ufficio di Consulenza Legale, composto da Avogadori e Retori emeriti e non. I componenti l’Ufficio sono nominati dai tre Presidenti delle Quarantie ed ha competenza territoriale pari alle Quarantie presso le quali è costituito. L’Ufficio assiste il cittadino ad istruire le pratiche necessarie all’apertura di una qualsivoglia causa e comunica le volontà di quest’ultimo agli Avogadori competenti per l’avvio delle attività di magistratura relative e/o delle indagini.
Art. 61 – Avogadori De Republica
Tutti i funzionari pubblici sono passibili di essere citati in giudizio, per eventuali prevaricazioni, dagli Avogadori De Republica. Questi sono nominati dal Maggior Consiglio e non hanno limiti alla loro competenza territoriale. L’ufficio è unico con sede nella Capitale. Ad essi spetta il compito di sottoporre a giudizio i funzionari che tardano a consegnare fondi dovuti ai tesorieri di Stato, di perseguire le violazioni delle leggi, di indagare sulle accuse di corruzione mosse ai giudici delle diverse Magistrature. Gli Avogadori de Republica possono a loro volta essere processati per negligenza nello svolgimento del loro lavoro, venendo citati davanti al Consiglio dei X.
Art. 62
Le Magistrature appartenenti al Mandamento giudiziale della Capitale sono competenti, oltre che per il loro precipuo territorio, anche per i reati commessi da cittadini della Veneta Serenissima Repubblica all’estero.
ISTITUZIONI DELLA VENETA SERENISSIMA REPUBBLICA
POTERE GIUDIZIARIO
Art. 54
Il nucleo del diritto Veneto è costituito dalla Costituzione, dagli Statuti delle singole comunità, associazioni e confraternite di arti e mestieri. Alla legislazione scritta si aggiungono le consuetudini: i giudici devono anzitutto seguire le leggi dello Stato e, dove mancassero le leggi, ricorrere alle consuetudini e se mancano le consuetudini i giudici devono giudicare secondo la loro coscienza.
I giudici sono scelti tra i membri più meritevoli di stima della comunità tutta.
Ogni Veneto Cittadino è giudicabile, a prescindere dal luogo ove è compiuto il reato, solo da Organi Giurisdizionali appartenenti alla Veneta Serenissima Repubblica. Le condanne vanno comminate solo qualora sia stato fugato ogni ragionevole dubbio d’innocenza del Cittadino indagato.
Art. 55 – Magistrature
La struttura del Veneto Sistema Giudiziario prevede quattro Magistrature: Civil, Penal, Militar e De Republica.
La Magistratura Civil si occupa prevalentemente di cause di diritto civile ed amministrativo sollevate in giudizio dai cittadini della Veneta Serenissima Repubblica.
La Magistratura Penal si occupa delle cause di diritto penale sollevate in giudizio dai singoli cittadini, con azione di parte, o procedendo d’Ufficio.
La Magistratura Militar si occupa di qualsiasi reato compiuto dagli appartenenti alla Veneta Serenissima Armata. La Magistratura De Republica si occupa delle indagini da svolgere sui Funzionari Pubblici e sul loro operato.
Le prime tre Magistrature prevedono due gradi di giudizio: in primo e in secondo grado.
Il primo grado è rappresentato dagli Avogadori, mentre il secondo grado è rappresentato dalle Quarantia.
La Magistratura Penal e Militar prevedono un terzo grado di giudizio. Per la Magistratura Penal è competenete il Tribunal Supremo Criminal con competenze di verifica della correttezza delle procedure applicate o “Tribunale d’Ultima Istanza” in caso d’emergere di nuove prove finalizzate alla riapertura dei Processi. I Giudici Supremi sono in numero di undici (un Presidente estratto al loro interno e 10 Togadi Supremi) nominati dal Maggior Consiglio, con competenza territoriale unica e senza limiti.
Mentre per la Magistratura Militar è competente direttamente il Consiglio dei X.
Art. 56 – Quarantia
Una Quarantia consiste in un collegio giudicante composto da un Presidente de Quarantia e da 12 Togadi. Il Senato nomina, per ciascun Mandamento Giudiziale, 39 Togadi, dai quali verranno estratti a sorte i tre Presidenti de Quarantia. I restanti 36 membri verranno, per competenze, esperienze e capacità divisi tra le tre Quarantie mandamentali. Ciascuna terna mandamentale è presieduta da un Presidente General de Quarantie nominato dal Maggior Consiglio.
Art. 57 – Avogadori
Gli Avogadori Civil e Penal, su mandato dogale e nominati ogni cinque anni dalla Veneta Comunità, hanno il compito d’istruire “l’inquisitio” sul fatto denunciato, raccogliendo tutti gli atti e le testimonianze da allegarsi insieme agli atti processuali, raccolte, a loro volta, dall’Ufficio d’Indagine. Loro compito è emettere il giudizio di primo grado di competenza delle rispettive Magistrature. Possono essere assistiti, a seconda della gravità dei reati giudicati, da una giuria popolare estratta a sorte da una lista di cittadini emeriti tenuta dal Presidente della Quarantia competente.
Art. 58 – Ufficio d’Indagine
Coadiutore delle prime tre Magistrature nella raccolta degli atti, prove e delle testimonianze completanti “l’inquisitio” è l’Ufficio d’Indagine, composto da personale specializzato e particolarmente addestrato appartenente alla Veneta Serenissima Armata e costituito presso ogni sede territoriale delle Quarantie senza, però, limiti territoriali di sorta. I componenti l’Ufficio sono nominati dai tre Presidenti delle Quarantie su proposta dei Vertici della Veneta Serenissima Armata. Un particolare Ufficio d’Indagine è costituito presso la sede degli Avogadori De Repubblica, senza limiti territoriali, con competenze specifiche legate alla detta Magistratura.
Art. 59 – Retori
Ciascuna causa prevede la nomina di un “Retor de Difesa” e uno “de Acusa” da parte della Veneta Serenissima Repubblica: il Senato tiene l’elenco dei Retori, mentre, al momento dell’apertura della causa, l’Avogador competente nomina i due Retori estraendoli a sorte dal predetto elenco.
Il Retor de Acusa deve ricercare e verificare la verità dei fatti, in nome e per conto della Veneta Serenissima Repubblica.
Art. 60 – Ufficio di Consulenza Legale
Ciascun cittadino della Veneta Serenissima Repubblica può ricorrere, per qualsiasi consulenza legale, all’Ufficio di Consulenza Legale, composto da Avogadori e Retori emeriti e non. I componenti l’Ufficio sono nominati dai tre Presidenti delle Quarantie ed ha competenza territoriale pari alle Quarantie presso le quali è costituito. L’Ufficio assiste il cittadino ad istruire le pratiche necessarie all’apertura di una qualsivoglia causa e comunica le volontà di quest’ultimo agli Avogadori competenti per l’avvio delle attività di magistratura relative e/o delle indagini.
Art. 61 – Avogadori De Republica
Tutti i funzionari pubblici sono passibili di essere citati in giudizio, per eventuali prevaricazioni, dagli Avogadori De Republica. Questi sono nominati dal Maggior Consiglio e non hanno limiti alla loro competenza territoriale. L’ufficio è unico con sede nella Capitale. Ad essi spetta il compito di sottoporre a giudizio i funzionari che tardano a consegnare fondi dovuti ai tesorieri di Stato, di perseguire le violazioni delle leggi, di indagare sulle accuse di corruzione mosse ai giudici delle diverse Magistrature. Gli Avogadori de Republica possono a loro volta essere processati per negligenza nello svolgimento del loro lavoro, venendo citati davanti al Consiglio dei X.
Art. 62
Le Magistrature appartenenti al Mandamento giudiziale della Capitale sono competenti, oltre che per il loro precipuo territorio, anche per i reati commessi da cittadini della Veneta Serenissima Repubblica all’estero.

