CAPO V
DIFESA- SICUREZZA- RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIFESA- SICUREZZA- RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 33
L’onore di difendere la Patria spetta a ciascun appartenente al Popolo Veneto, raggiunta la maggior età.
Art. 34
Il Veneto Serenissimo Governo, facendo suo l’onore e il dovere di difendere i Veneti cittadini ed i loro beni e di preservare il Veneto Serenissimo Territorio da qualsivoglia mira aggressiva interna o esterna ad esso, si impegna a ricostituire, nel pieno rispetto delle plurisecolari Venete tradizioni militari, la propria forza autonoma di autodifesa: la Veneta Serenissima Armata.
Art. 35
La Veneta Serenissima Armata si estrinseca nei suoi due corpi d’armata, di mare e di terra.
Alla Veneta Serenissima Armata sono assegnate competenze militari, di polizia, di contrasto alla criminalità e di ordine pubblico, di difesa dei confini.
Gli Stati Maggiori della Veneta Serenissima Armata rispondono del loro operato al Veneto Serenissimo Governo.
Art. 36
Il Veneto Serenissimo Governo si impegna a riformare la chiamata alle armi sulla base delle Veneti esigenze e tradizioni militari, chiamata che contemplerà un primo periodo di addestramento propriamente militare ed un successivo periodo di responsabilizzazione nei vari ruoli civili e militari.
Art. 37
Il Veneto Serenissimo Governo decreta che gli appartenenti alla Veneta Serenissima Armata rappresentano la Veneta Patria e i Veneti valori. Pertanto, i Veneti cittadini investiti da tale onore saranno tenuti ad un comportamento irreprensibile, in mancanza del quale, verranno accusati di reato, secondo il Veneto codice militare, e sottoposti a pene più severe di quelle riservate ai cittadini non in armi.
Art. 38
Nessun appartenente alla Veneta Serenissima Repubblica può firmare la resa o lo scioglimento delle Istituzioni Marciane.
Art. 39
Il Veneto Serenissimo Governo nel tutelare i Veneti Cittadini da qualsiasi sopruso, si impegna a reintrodurre nel Veneto Serenissimo Territorio il diritto civile e penale Veneto e ad attuare la riforma dei criteri amministrativi per la revisione di tutti gli aspetti istituzionali quali carceri, cause, tribunali, etc. Il magistrato è responsabile delle sentenze che emette.
Art. 40
Il Veneto Serenissimo Governo sì da come unica istituzione in possesso della competenza di confiscare, qualora ciò sia necessario per i Veneti interessi, beni ed immobili appartenenti a società o privati, Veneti e non, stanziati nel Veneto Serenissimo Territorio.
Art. 41
La Veneta Serenissima Repubblica nei rapporti internazionali ha come linee guida il rispetto reciproco e la non ingerenza.
Art. 42
Il Veneto Serenissimo Governo solidale con le popolazioni economicamente deboli, in rappresentanza dei sentimenti di umana comprensione del Veneto Popolo, si impegna sulla base dell’andamento annuale economico nazionale ad elargire dei fondi a dette popolazioni, secondo dei piani di sviluppo miranti a renderle economicamente indipendenti.
Art. 43
Il Veneto Serenissimo Governo si impegna a produrre, ogni qualvolta possibile, azioni volte a favorire la pace e la fattiva collaborazione fra gli uomini.
L’onore di difendere la Patria spetta a ciascun appartenente al Popolo Veneto, raggiunta la maggior età.
Art. 34
Il Veneto Serenissimo Governo, facendo suo l’onore e il dovere di difendere i Veneti cittadini ed i loro beni e di preservare il Veneto Serenissimo Territorio da qualsivoglia mira aggressiva interna o esterna ad esso, si impegna a ricostituire, nel pieno rispetto delle plurisecolari Venete tradizioni militari, la propria forza autonoma di autodifesa: la Veneta Serenissima Armata.
Art. 35
La Veneta Serenissima Armata si estrinseca nei suoi due corpi d’armata, di mare e di terra.
Alla Veneta Serenissima Armata sono assegnate competenze militari, di polizia, di contrasto alla criminalità e di ordine pubblico, di difesa dei confini.
Gli Stati Maggiori della Veneta Serenissima Armata rispondono del loro operato al Veneto Serenissimo Governo.
Art. 36
Il Veneto Serenissimo Governo si impegna a riformare la chiamata alle armi sulla base delle Veneti esigenze e tradizioni militari, chiamata che contemplerà un primo periodo di addestramento propriamente militare ed un successivo periodo di responsabilizzazione nei vari ruoli civili e militari.
Art. 37
Il Veneto Serenissimo Governo decreta che gli appartenenti alla Veneta Serenissima Armata rappresentano la Veneta Patria e i Veneti valori. Pertanto, i Veneti cittadini investiti da tale onore saranno tenuti ad un comportamento irreprensibile, in mancanza del quale, verranno accusati di reato, secondo il Veneto codice militare, e sottoposti a pene più severe di quelle riservate ai cittadini non in armi.
Art. 38
Nessun appartenente alla Veneta Serenissima Repubblica può firmare la resa o lo scioglimento delle Istituzioni Marciane.
Art. 39
Il Veneto Serenissimo Governo nel tutelare i Veneti Cittadini da qualsiasi sopruso, si impegna a reintrodurre nel Veneto Serenissimo Territorio il diritto civile e penale Veneto e ad attuare la riforma dei criteri amministrativi per la revisione di tutti gli aspetti istituzionali quali carceri, cause, tribunali, etc. Il magistrato è responsabile delle sentenze che emette.
Art. 40
Il Veneto Serenissimo Governo sì da come unica istituzione in possesso della competenza di confiscare, qualora ciò sia necessario per i Veneti interessi, beni ed immobili appartenenti a società o privati, Veneti e non, stanziati nel Veneto Serenissimo Territorio.
Art. 41
La Veneta Serenissima Repubblica nei rapporti internazionali ha come linee guida il rispetto reciproco e la non ingerenza.
Art. 42
Il Veneto Serenissimo Governo solidale con le popolazioni economicamente deboli, in rappresentanza dei sentimenti di umana comprensione del Veneto Popolo, si impegna sulla base dell’andamento annuale economico nazionale ad elargire dei fondi a dette popolazioni, secondo dei piani di sviluppo miranti a renderle economicamente indipendenti.
Art. 43
Il Veneto Serenissimo Governo si impegna a produrre, ogni qualvolta possibile, azioni volte a favorire la pace e la fattiva collaborazione fra gli uomini.

